Sez. 1, Sentenza n. 340 del 09/02/1987 Cc. (dep. 28/03/1987) Rv. 175450 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE EX ART. 226 QUINQUIES COD. PROC. PEN. - RIFERIBILITÀ ALLE SOLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PROVE - ATTIVITÀ SUCCESSIVE VIZIATE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE NULLITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE EX ART. 226 QUINQUIES COD. PROC. PEN. - RIFERIBILITÀ ALLE SOLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PROVE - ATTIVITÀ SUCCESSIVE VIZIATE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE NULLITÀ.*
Il divieto di utilizzazione sancito dall'art. 226 quinquies cod. proc. pen. riguarda "le intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite" e quindi le attività di acquisizione delle prove e non anche le attività successive, che se viziate rientrano nella generale disciplina delle nullità. (V mass n 159954; (V mass n 154912).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)