diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1441 del 25/06/1982 Cc. (dep. 07/08/1982) Rv. 154912 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - OMESSA TRADUZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154912-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - VALORE PROBATORIO - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE IN VERBALI DELLE COMUNICAZIONI - OMESSA TRADUZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche costituiscono fonte di prova prima ancora che il magistrato ne disponga la traduzione in verbali: l'omissione di tale adempimento, previsto dall'art. 226 quater cod. proc. pen., non è pertanto causa di nullità. (Conf mass n 142365; (Conf mass n 149053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)