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Sez. L, Sentenza n. 24247 del 30/07/2026 (Rv. 679597-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO | Segretario comunale - Superamento del corso
Stato
decisa il 2026-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679597-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO

di specializzazione - Idoneità allo svolgimento delle funzioni - Sussistenza - Diritto al trattamento economico pieno - Esclusione - Fondamento.

In tema di impiego pubblico privatizzato, l'iscrizione all'albo dei segretari comunali anche in fascia B a seguito del superamento del corso di specializzazione attribuisce al soggetto una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, non potendo integrare un autonomo titolo al trattamento economico pieno, correlato inscindibilmente alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico, in assenza del quale il segretario è collocato in posizione di disponibilità, cui consegue il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. per detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario in servizio, in applicazione del generale principio di correlazione fra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.

DPR 04/12/1997 num. 465 art. 14 com. 1, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 11, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 19, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)