Sez. U, Ordinanza n. 12543 del 09/06/2011 (Rv. 617400 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Segretari comunali e provinciali - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti - Concorsi per l'inquadramento del dipendente in aree funzionali o categorie più elevate - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, le controversie concernenti il rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati a consentire l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di un segretario comunale di fascia B di partecipazione ad un corso di specializzazione per il conseguimento della idoneità alla iscrizione in fascia A).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)