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Sez. L, Sentenza n. 4970 del 28/04/1993 (Rv. 482096 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità giornaliere ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 - Diritto delle lavoratrici agricole - Condizione - Anteriorità della operatività delle coperture assicurative rispetto all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e all'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro - Decorrenza di detta operatività - Minima attività lavorativa di oltre cinquantuno giornate - Rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale - Riferimento all'anno precedente - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482096-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria o l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco provinciale, ovvero, in attesa della compilazione di esso ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione, di guisa che l'erogazione delle suddette prestazioni assicurative non postula necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate) richiesta ai fini di tale iscrizione sia stata svolta nello stesso anno entro cui si colloca il periodo di astensione dal lavoro, essendo, invece, sufficiente che l'indicato numero di giornate lavorative sia stato completato nell'anno precedente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)