Sez. L, Sentenza n. 1959 del 11/03/1996 (Rv. 496255 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoro agricolo - Braccianti "eccezionali" - Prestazioni per malattia e maternità - Requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno - Rilevanza dell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento - Limiti - Equiparazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità a lavoro effettivo - Configurabilità - Fattispecie relativa ad indennità per assenza facoltativa nel primo anno di vita del bambino.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il requisito delle cinquantuno giornate lavorative che, ai sensi dell'art. 3 d.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sono necessarie per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli eccezionali, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie ed a quelle in favore delle lavoratrici madri, può ritenersi integrato - con specifico riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5, sesto comma, del d.l. n. 463 del 1983 - non solo quando le cinquantuno giornate figurano lavorate nel medesimo anno in cui l'evento si è verificato, ma anche quando quelle giornate siano state prestate nell'anno solare precedente l'evento, qualora non ne sia stato materialmente possibile lo svolgimento nel medesimo anno in cui l'evento si è verificato, tenuto conto della media mensile, nella zona interessata, delle giornate prestate dai braccianti eccezionali nei mesi che hanno preceduto l'evento stesso. Inoltre, ai fini in esame, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici madri va considerato come di lavoro effettivo, fermo restando che il diritto all'indennità per il periodo di assenza facoltativa presuppone l'effettiva sussistenza di quest'ultima. (Nella specie, alla lavoratrice, che risultava iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del 1981, per avere compiuto più di 51 giornate lavorative nell'anno, ed era entrata nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità nel gennaio del 1982, era stata riconosciuta nella sede amministrativa solo l'indennità per il periodo di astensione obbligatoria, e anche il giudice di merito - con la sentenza annullata dalla S.C. - aveva escluso il diritto all'indennità per il periodo di assenza facoltativa ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge n. 1204 del 1971, per la mancata iscrizione dell'interessata negli elenchi per l'anno 1982).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)