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Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 03/08/1994 (Rv. 487635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Proposizione dell'impugnazione usufruendo del termine annuale e della relativa sospensione durante il periodo feriale - Notifica dell'impugnazione in uno dei luoghi indicati dall'art. 330, comma primo, cod. proc. civ. - Necessità - Notifica alla parte personalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella dell'art. 330 stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, del termine annuale e della relativa sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal comma primo dell'art. 330 citato e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)