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Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993 (Rv. 482074 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Uso per l'impugnazione della sospensione del termine annuale nel periodo feriale - Notifica dell'impugnazione in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 primo comma cod. proc. civ. - Necessità - Notifica alla parte personalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482074-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere

Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella dell'art. 330 dello stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, del termine annuale e della relativa sospensione prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969, l'atto d'impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 citato e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)