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Sez. 5, Sentenza n. 17052 del 05/03/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 257114 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Tardività della querela non dedotta in grado di appello - Obbligo di dichiarare l'improcedibilità in sede di legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257114-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In sede di giudizio di legittimità sussiste l'obbligo del giudice, investito di rituale impugnazione, di dichiarare la tardività della querela anche ove la relativa eccezione non sia stata dedotta in grado di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)