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Sez. 3, Sentenza n. 35767 del 21/04/2017 Ud. (dep. 20/07/2017) Rv. 271245 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Tardività della querela - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Eccezione proposta dal solo imputato - Effetto estensivo a favore dell'altro coimputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271245-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio; tuttavia, qualora l'eccezione sia stata proposta validamente dal coimputato, l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche per il coimputato meno diligente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)