Sez. L, Sentenza n. 15336 del 30/06/2009 (Rv. 609038 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Società sottoposta a procedura di amministrazione controllata - Decreto giudiziario di chiusura - Indicazioni - Cessazione dell'attività di trasporto navale - Disarmo delle navi motrici - Licenziamento del personale per giustificato motivo oggettivo - Legittimità - Fondamento - Gestione dell'impresa aderente ai criteri indicati dal tribunale fallimentare - Sindacabilità da parte del giudice del lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nel caso di società sottoposta a procedura di amministrazione controllata, sussistono i presupposti per il licenziamento del personale dipendente per giustificato motivo oggettivo qualora dal decreto giudiziario di chiusura della procedura risulti l'opportunità di cedere i debiti ad una società controllante e di far eseguire l'attività (nella specie, di trasporto navale) da un'altra società, con conseguente disarmo delle navi motrici, dovendosi escludere che il giudice del lavoro possa sindacare la discrezionalità nella gestione dell'impresa, garantita dall'art. 41 Cost., ove l'imprenditore in amministrazione controllata si attenga ai criteri indicati dal tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41, Legge Falliment. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)