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Sez. L, Sentenza n. 8670 del 03/10/1996 (Rv. 499906 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Società in liquidazione coatta amministrativa - Cessazione dell'attività produttiva - Licenziamento del personale per giustificato motivo oggettivo - Legittimità - Custodia e vendita con contratti d'opera o d'appalto della merce già prodotta - Elemento ostativo dei licenziamenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499906-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nel caso di sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa seguita da cessazione dell'attività produttiva, sussistono i presupposti per il licenziamento del personale dipendente per giustificato motivo oggettivo anche nel caso in cui permanga un'attività di custodia e vendita dei beni già prodotti, che sia perseguita mediante contratti d'opera o d'appalto, in quanto lo svolgimento di tale attività e la scelta delle relative modalità rappresenta, in tali circostanze, esercizio da parte dei commissari liquidatori dei poteri, di loro spettanza, di organizzazione della liquidazione in armonia con le esigenze proprie della procedura concorsuale, il cui scopo prioritario è costituito dalla tutela degli interessi dei creditori e dell'impresa fallita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)