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Sez. L, Sentenza n. 4486 del 15/05/1987 (Rv. 453195 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CRISI AZIENDALI CON RICORSO ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - DURATA PREVEDIBILE DELLA CONTRATTAZIONE O DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E NUMERO DEI LAVORATORI INTERNATI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - RICHIESTA DEL PREVENTIVO ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE - ONERE DI DETTE ORGANIZZAZIONI - CONSEGUENZE - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE - FUNZIONE - TERMINE FINALE.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453195-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CRISI AZIENDALI CON RICORSO ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - DURATA PREVEDIBILE DELLA CONTRATTAZIONE O DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E NUMERO DEI LAVORATORI INTERNATI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - RICHIESTA DEL PREVENTIVO ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE - ONERE DI DETTE ORGANIZZAZIONI - CONSEGUENZE - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE - FUNZIONE - TERMINE FINALE.*

In ipotesi di crisi aziendale che imponga il ricorso all'integrazione salariale straordinaria, di cui alla legge n. 164 del 1975, mentre l'imprenditore è tenuto a comunicare (ex art. 5 legge cit.) alle organizzazioni sindacali la durata prevedibile della contrattazione o della sospensione dell'attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati, è a carico delle organizzazioni predette l'Onere di attivarsi per richiedere il preventivo esame congiunto della situazione. Quando ciò avvenga l'imprenditore è tenuto a dar corso alla procedura di consultazione, che deve concludersi entro 25 giorni dalla richiesta medesima e può sfociare in un accordo da intendersi relativo alla durata di ammissione all'integrazione salariale fissata nel provvedimento della P.a., salva una diversa espressa volontà delle parti. Tale complesso meccanismo di concertazione sindacale deve poi essere nuovamente riattivato ad ogni eventuale successiva proroga dell'intervento della cassa integrazione. (V 4658/83, mass n 429545).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)