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Sez. L, Sentenza n. 4658 del 09/07/1983 (Rv. 429545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERVENTO OBBLIGATORIO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI NEL PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - PORTATA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DECISIONE AUTONOMA DELL'IMPRENDITORE - PRECEDENTE ACCORDO SINDACALE DI SOSPENSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INTERVENTO OBBLIGATORIO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI NEL PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - PORTATA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DECISIONE AUTONOMA DELL'IMPRENDITORE - PRECEDENTE ACCORDO SINDACALE DI SOSPENSIONE - IRRILEVANZA.*

L'obbligatorietà, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), dello intervento delle rappresentanze sindacali - le cui determinazioni non hanno peraltro carattere vincolante per l'imprenditore - nel complesso procedimento per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale non esclude che la sospensione dell'attività produttiva, anche quando rappresenti l'attuazione di un precedente accordo sindacale, costituisca una decisione autonoma ed unilaterale dello imprenditore, in quanto diretta manifestazione del potere di iniziativa economica a lui spettante.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)