Sez. 2, Sentenza n. 5079 del 11/12/1997 Ud. (dep. 29/04/1998) Rv. 210603 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Stato di bisogno - Cause che lo hanno determinato - Irrilevanza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
In tema di usura, lo stato di bisogno di cui all'art. 644 cod. pen. (nella precedente formulazione) sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. (In motivazione la Corte ha precisato che il predetto principio è stato esplicitato nella relazione al progetto definitivo del codice, in cui si legge che nel delitto di usura <<non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce no per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso>>)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)