Sez. 2, Sentenza n. 1311 del 23/01/1997 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 207122 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Stato di bisogno - Origine del bisogno in vizi, prodigalità o colpe inescusabili - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
In tema di usura, lo stato di bisogno preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili, poiché la norma persegue la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore, e sussiste quand'anche l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)