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Sez. 3, Ordinanza n. 4024 del 18/02/2008 (Rv. 601900 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Novazione dell'originaria obbligazione - Contestazione sulla sussistenza della novazione - Applicazione del criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Accertamento sulla esistenza della novazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601900-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 cod. proc. civ. ed art. 1182, commi primo e terzo, cod. civ.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda, che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)