Sez. U, Ordinanza n. 6217 del 21/03/2006 (Rv. 587369 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Mediazione di un soggetto italiano a favore di uno straniero appartenente ad uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 1968 - Domanda per il conseguimento della provvigione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
La domanda giudiziale di pagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione per attività di mediazione si ricollega ad un credito pecuniario di origine contrattuale, da soddisfarsi al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., e, pertanto, se rivolta nei confronti di soggetto al quale si applica la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804, può essere proposta davanti al giudice italiano, quando il domicilio del richiedente si trovi nel territorio dello Stato italiano, in applicazione del criterio di collegamento fissato dall'art. 5 n. 1 della stessa Convenzione. Tale principio non è derogato dalla circostanza che il convenuto contesti la sussistenza del rapporto di mediazione e, quindi, l'obbligazione dedotta in giudizio (senza che assuma, altresì, rilievo l'assenza o la contestazione della sua predeterminata quantificazione), atteso che la giurisdizione, anche nei confronti dello straniero, deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando lo stesso principio solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)