Sez. L, Sentenza n. 9231 del 08/11/1994 (Rv. 488418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Della copia dell'atto di appello notificato ma non depositato in quel grado definito con declaratoria di improcedibilità - Divieto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Il divieto posto dall'art. 372 cod.proc.civ. preclude la produzione nel giudizio di legittimità della copia dell'atto di appello - notificata alla controparte, ma non depositata tempestivamente in atti nel secondo grado - nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello per la totale omissione di tale notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)