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Sez. L, Sentenza n. 9231 del 08/11/1994 (Rv. 488418 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Della copia dell'atto di appello notificato ma non depositato in quel grado definito con declaratoria di improcedibilità - Divieto.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488418-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Il divieto posto dall'art. 372 cod.proc.civ. preclude la produzione nel giudizio di legittimità della copia dell'atto di appello - notificata alla controparte, ma non depositata tempestivamente in atti nel secondo grado - nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello per la totale omissione di tale notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)