Sez. 1, Sentenza n. 1085 del 09/02/1999 (Rv. 523061 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ricorso del contribuente alla Commissione Tributaria di primo grado - Inammissibilità - Dichiarazione di inammissibilità da parte della Commissione Tributaria Regionale per mancata trasmissione di copia del ricorso all'Ufficio finanziario - Documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di detta copia - Produzione per la prima volta nel giudizio di cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Il divieto di produrre documenti nel giudizio di cassazione, in armonia con la sua inerenza esclusivamente al controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, trova deroga, in base all'art. 372 cod. proc. civ., per gli atti che riguardino l'ammissibilità del ricorso (o del controricorso) o la nullità di quella sentenza, oltre che, in via generale, per gli atti che investano questioni per la prima volta deducibili o rilevabili d'ufficio nel giudizio medesimo. Pertanto, il contribuente, il cui ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado sia stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale in conseguenza della mancata trasmissione di copia del ricorso all'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, non può produrre per la prima volta nel giudizio di cassazione la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di detta copia, non rientrando tale documentazione tra le menzionate eccezioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)