Sez. 1 - , Ordinanza n. 31991 del 17/11/2023 (Rv. 669373 - 01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE | Servizi ospedalieri – Riconoscimento di disavanzi prodotti dagli IRCSS ex art. 10 d.lgs. n. 288 del 2003 in assenza di specifica previsione convenzionale – Esclusione – Ragioni.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE
In tema di servizi ospedalieri, attesa la strutturale differenza tra strutture pubbliche o ad esse equiparate e strutture accreditate come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, va escluso che i disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato possano essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l'istituto accreditato e l'amministrazione regionale competente.
Decreto Legisl. 16/10/2003 num. 288 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)