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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31991 del 17/11/2023 (Rv. 669373 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE | Servizi ospedalieri – Riconoscimento di disavanzi prodotti dagli IRCSS ex art. 10 d.lgs. n. 288 del 2003 in assenza di specifica previsione convenzionale – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669373-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE

In tema di servizi ospedalieri, attesa la strutturale differenza tra strutture pubbliche o ad esse equiparate e strutture accreditate come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, va escluso che i disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato possano essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l'istituto accreditato e l'amministrazione regionale competente.

Decreto Legisl. 16/10/2003 num. 288 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)