Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 22/09/2025 (Rv. 676420-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Ospedali "classificati" ex l. n. 132 del 1968 - Diritto al rimborso di somme eccedenti la misura massima delle tariffe fissate - Esclusione - Ragioni - Eccezione - Fattispecie.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE
Gli ospedali "classificati" ai sensi della l. n. 132 del 1968, pur essendo tenuti ad erogare le prestazioni sanitarie richieste senza limiti fino al 2008, non hanno diritto - in difetto di specifica previsione convenzionale - al rimborso di somme eccedenti la misura massima delle tariffe fissate, per coprire maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e dall'indennità di esclusività dei dirigenti medici dipendenti, trattandosi di costi che necessitano di copertura finanziaria e che non discendono automaticamente dall'equiparazione funzionale agli ospedali pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto dell'ospedale classificato al rimborso dei maggiori oneri per l'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e per l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, in assenza di accordo con la Regione e di specifica copertura finanziaria).
Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)