Sez. L, Sentenza n. 726 del 14/03/1974 (Rv. 368575 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - TEMPO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - TEMPO DELLA DECISIONE - RILEVANZA.*
Nei giudizi aventi per oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, l'Azione giudiziaria non e diretta alla dichiarazione dell'illegittimita della decisione negativa dell' istituto; ma e, invece, preordinata, dal lato sostanziale, all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge perche possa essere riconosciuto il diritto alla pensione vantata dall'assicurato; e il giudice e tenuto a procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che ha ripercussione sulla capacita di guadagno avendo riguardo allo stato d'invalidita al momento della decisione. (V 2243'73, mass n 365508).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)