diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 02/08/1973 (Rv. 365508 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - NUOVE MALATTIE - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365508-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - NUOVE MALATTIE - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*

Il giudice deve tener conto degli aggravamenti delle infermita accertate o denunziate in Sede amministrativa, i quali si siano verificati nel corso del processo, e, anche, dei nuovi fatti morbosi, con l'unico limite, in tal caso, che la decorrenza resta fissata dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si realizzano le condizioni di invalidita, senza che occorra un preventivo esame in Sede amministrativa dei fatti sopravvenuti. (Conf 981/73, mass n 363368).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99, Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9, Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)