Sez. 4, Sentenza n. 7333 del 15/03/1984 Ud. (dep. 21/09/1984) Rv. 165623 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIESAME DI UNA QUESTIONE SOMMARIAMENTE RIFERITA DALL'APPELLANTE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIESAME DI UNA QUESTIONE SOMMARIAMENTE RIFERITA DALL'APPELLANTE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il giudice d'appello, nell'effettuare il controllo della fondatezza degli elementi di giudizio su cui si regge la decisione impugnata, non รจ tenuto a riesaminare una questione sommariamente riferita dall'appellante nei motivi di gravame, sulla quale si era soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificatamente e criticamente censurate. (V mass n 149106; (V mass n 157558).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)