Sez. 6, Sentenza n. 7518 del 22/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184447 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE RAGIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE RAGIONI.*
La motivazione della sentenza di appello "per relationem" a quella impugnata è ammissibile a condizione che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, e ciò in quanto il giudice di appello, nell'effettuare il controllo della fondatezza degli elementi di giudizio su cui si regge la decisione impugnata, non è tenuto a riesaminare una questione sommariamente riferita dall'appellante nei motivi di gravame sulla quale si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. (V mass n 182162; (V mass n 181589; (V mass n 179273; (V mass n 165125; (V mass n 163229; (Conf mass n 165623, sulla parte seconda).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)