Sez. 1, Ordinanza n. 9759 del 16/04/2026 (Rv. 678278-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Vendita di azienda appartenente ad imprenditore fallito - Aggiudicazione al prelazionario ex art. 104-bis l.fall. - Interesse al reclamo - Sussistenza. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Nell'ambito della procedura di vendita di un'azienda appartenente ad un imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione ex art. 104-bis l.fall., in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita ad incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)