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Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 11/02/2004 (Rv. 570031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Affittuario di azienda del fallito - Provvedimento del giudice delegato accertante la prelazione all'affittuario - Provvedimento disponente il trasferimento dell'azienda all'affittuario - Aspirante aggiudicatario - Onere di reclamo ovvero il primo provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Nel caso in cui sia stata disposta in sede fallimentare la vendita di un'azienda appartenente ad imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione, in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita a incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)