Sez. 1, Sentenza n. 41700 del 16/10/2001 Cc. (dep. 21/11/2001) Rv. 221040 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Addebito disciplinare - Previa contestazione al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare - Omissione - Invalidità del provvedimento adottato - Condizioni - Comunicazioni sull'addebito date "in limine" dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina - Sufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito "in limine" dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina dinnanzi al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas"; il che esclude che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre le difese.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)