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Sez. 1, Sentenza n. 35562 del 11/07/2008 Cc. (dep. 17/09/2008) Rv. 241236 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Addebito disciplinare - Previa contestazione al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare - Omissione - Invalidità del provvedimento adottato - Condizioni - Comunicazioni sull'addebito date "in limine" dell'udienza disciplinare dal consiglio di disciplina - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241236-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposto "in limine" dell'udienza disciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas".

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)