Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 27/01/2006 (Rv. 588030 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Danno rilevante - Mera riduzione della garanzia patrimoniale non determinante incapienza - Esclusione - Aggravamento dell'incapienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di cessione di credito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, se non rileva - come in genere nella revocatoria ordinaria - una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, ove non ne consegua un'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori, rileva, tuttavia, ogni aggravamento della insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia predetta. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria relativa alla cessione di un credito destinata all'estinzione di debiti del cedente, poi fallito, verso il cessionario).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)