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Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 28/04/1981 (Rv. 413334 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE "PRO SOLVENDO" - MEZZO NON NORMALE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413334-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE "PRO SOLVENDO" - MEZZO NON NORMALE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE - ESPERIBILITA.*

La cessione di credito pro solvendo, in quanto diretta alla Estinzione dell'obbligazione del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtu del quale il pagamento e dovuto, integra un mezzo non normale per il pagamento stesso, che si ricollega ad un atto di natura discrezionale e di contenuto dispositivo, e, pertanto, puo essere oggetto di Azione revocatoria fallimentare ed anche ordinaria. (V. 3008/74, mass. N. 371456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)