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Sez. 1, Sentenza n. 270 del 13/01/1981 (Rv. 410689 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONTESTUALE RIPARTIZIONE IN QUOTE UGUALI TRA LE PARTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPOSSIBILITA DI ADDOSSAMENTO DELLE SPESE ALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410689-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONTESTUALE RIPARTIZIONE IN QUOTE UGUALI TRA LE PARTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPOSSIBILITA DI ADDOSSAMENTO DELLE SPESE ALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INSUSSISTENZA.*

Disposta la compensazione delle spese giudiziali tra le parti in causa, il correlativo provvedimento del giudice del merito circa la distribuzione tra le parti in quote uguali delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio non viola il principio, secondo cui la parte interamente vittoriosa non puo essere condannata nemmeno parzialmente alle spese del giudizio, in quanto tale provvedimento riguardando spese per Atti di un ausiliare del giudice, rappresenta la proiezione e l'estensione della compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art 92 cod proc civ, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)