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Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 18/02/1983 (Rv. 426030 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - ADDOSSAMENTO A UNA SOLA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426030-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE PARZIALE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - ADDOSSAMENTO A UNA SOLA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Poiché le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano nella comune disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il giudice non può, dopo avere disposto la compensazione parziale tra le parti delle spese processuali in considerazione della reciproca parziale soccombenza, porre le spese di consulenza a carico di una sola delle parti, senza specificare le ragioni di tale diverso trattamento. (V 964/82, mass n 418833; (V 115/82, mass n 417804; (V 270/81, mass n 410689; (V 2885/79, mass n 399217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)