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Sez. 1, Sentenza n. 1186 del 23/05/1962 (Rv. 251944 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - FALLIMENTARE - PAGAMENTO - CON MEZZI ANORMALI - NOZIONE - DATIO IN SOLUTUM.*
Stato
decisa il 1962-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251944-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - FALLIMENTARE - PAGAMENTO - CON MEZZI ANORMALI - NOZIONE - DATIO IN SOLUTUM.*

Agli effetti dell'art 67, n 2 della legge sulla disciplina del fallimento, che include fra i casi di revocatoria fallimentare gli Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, devono intendersi mezzi inusitati di pagamento tutti quelli diversi dal danaro o da quei titoli di credito considerati equivalenti al danaro, tanto dalla legge che dalla pratica commerciale, onde non possono considerarsi mezzi normali di pagamento quelli effettuati mediante prestazioni o trasferimenti di merci e, in genere tutti quelli in cui il danaro entra in funzione non quale mezzo di immediata e diretta soluzione, ma in via indiretta e mediata con effetto finale di altre forme negoziali. (V 3017/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)