diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3379 del 20/02/2004 (Rv. 570326 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mezzo anormale di pagamento - Originaria previsione in contratto di una prestazione diversa dal denaro - "Datio in solutum" - Configurabilità - Esclusione - Obbligazione alternativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570326-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Non è configurabile come "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento revocabile a norma dell'art.67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, l'ipotesi in cui la possibilità di una prestazione diversa dal denaro sia stata prevista originariamente, all'atto di stipulazione del contratto, versandosi in tal caso nella diversa fattispecie dell'obbligazione alternativa, nella quale entrambe le prestazioni sono dedotte in obbligazione, ed al debitore è lasciata la scelta dell'una o dell'altra. In simili ipotesi non si può infatti presupporre che la prestazione diversa sia dipesa dalle difficoltà economiche del debitore, ma si deve invece ritenere che sia stata il frutto di una scelta nell'ambito di quanto già stabilito in origine.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)