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Sez. 3, Sentenza n. 15981 del 28/02/2013 Cc. (dep. 08/04/2013) Rv. 254987 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Stipulazione di atto notarile - Buona fede, per ciò solo, del terzo acquirente - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254987-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (In motivazione la Corte ha precisato comunque che incombe sul notaio rogante, che non è esonerato da responsabilità per il solo fatto della trasmissione al Comune dell'atto "sospetto", l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative e di piano).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)