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Sez. 3, Sentenza n. 51710 del 03/12/2013 Cc. (dep. 23/12/2013) Rv. 257348 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Confisca - Acquirente in buona fede - Intervento del notaio rogante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257348-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, non può ritenersi automaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, nè può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro (Conf. Sez. 3, 28104/2013, non massimata).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)