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Sez. 5, Sentenza n. 804 del 20/01/2003 (Rv. 559885 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Società in accomandita semplice - Compenso per il lavoro svolto dall'unico socio accomandatario - Deducibilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559885-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR sui redditi d'impresa, i compensi corrisposti dalle società in accomandita semplice ai soci amministratori, ancorché unici accomandatari - in quanto costituiscono in ogni caso un costo oggettivo - sono deducibili (entro il limite prudenziale della misura corrente per gli amministratori non soci) ai sensi dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicabile a tutte le prestazioni di lavoro dei soci, svolte a titolo subordinato o autonomo ed a prescindere dalla esistenza di un rapporto di rappresentanza organica tra la società ed il socio amministratore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)