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Sez. 5, Sentenza n. 14570 del 20/11/2001 (Rv. 550381 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Compenso per il lavoro svolto dall'imprenditore - Deducibilità - Esclusione - Nozione di imprenditore a tali effetti - Inclusione di soci accomandanti di società in accomandita semplice - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550381-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In materia di imposte sui redditi, l'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deducibilità per spese di lavoro dipendente e per compensi agli amministratori, escludendo espressamente la deducibilità del compenso per l'opera prestata o per il lavoro svolto dall'imprenditore, non fa riferimento, a tali effetti, ad una nozione di imprenditore diversa da quella offerta dal codice civile, tale da ricomprendere in essa le persone dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)