Sez. 1, Sentenza n. 9972 del 21/07/2001 (Rv. 550800 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Incompatibilità - Carica di Sindaco e qualità di collaboratore di ditte emittenti fatture su fondi pubblici "ex lege" n. 218/1981 - Incompatibilità - Presupposti ex art. 5 legge n. 32/92 - Cessazione della qualità di collaboratore - Conseguente cessazione dell'incompatibilità - Effetti delle situazioni pregresse - Rimozione - Strumenti - Astensione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma secondo della legge n. 32 del 1992 si configura esclusivamente con riferimento al soggetto che, eletto (come nella specie) alla carica di Sindaco, rivesta altresì la qualità di socio, amministratore, consulente o (come nella specie) collaboratore di ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge n. 219/81, sì che, cessata o rimossa tale situazione, la causa d'incompatibilità viene meno, mentre gli effetti delle situazioni pregresse possono (e devono) trovare soluzione attraverso l'adozione dei mezzi ordinari previsti dall'ordinamento, quali l'istituto dell'astensione (che trova applicazione ogni qual volta l'organo pubblico si trovi a dover decidere in ordine a questioni che, in qualche modo, lo riguardino direttamente o indirettamente), non potendo l'incompatibilità "de qua" incentrarsi su ipotetiche e residuali posizioni di conflitto tra pregresse qualifiche od attività dell'amministratore locale e lo svolgimento delle funzioni pubbliche, dovendo, per converso, discendere da potenzialità di conflitto immanenti, relative a qualifiche od attività concomitanti, che possano, in concreto, formare oggetto dell'abdicazione, che consente la rimozione, della posizione di incompatibilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1992 num. 32 art. 5, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)