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Sez. 1, Sentenza n. 5640 del 05/05/2000 (Rv. 536167 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Incompatibilità - Carica di Sindaco e qualità di socio amministratore consulente o collaboratore di ditte emittenti di fatture sui fondi pubblici "ex lege" 218/81 - Incompatibilità - Sussistenza ex art. 5 comma secondo legge 32/92 - Cessazione delle dette qualità di socio, amministratore ecc. - Incompatibilità - Insussistenza - Effetti delle situazioni pregresse - Rimozione - Strumenti - Astensione.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536167-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma secondo della legge n. 32 del 1992 si configura esclusivamente con riferimento al soggetto che, eletto (come nella specie) alla carica di Sindaco, rivesta altresì la qualità di socio, amministratore, consulente o collaboratore di ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge n. 219/81, sì che, cessata o rimossa tale situazione, la causa d'incompatibilità viene meno, mentre gli effetti delle situazioni pregresse possono (e devono) trovare soluzione attraverso l'adozione dei mezzi ordinari previsti dall'ordinamento, quali l'istituto dell'astensione, che trova applicazione ogni qual volta l'organo pubblico si trovi a dover decidere in ordine a questioni che, in qualche modo, lo riguardino direttamente o indirettamente.

Riferimenti normativi: Legge 23/01/1992 num. 32 art. 5 com. 2, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)