Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574164 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione "ex" art. 89 cod. proc. civ. - Presupposti - Sussistenza - Condizioni - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non esulassero dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive le espressioni: "La Corte sembra aver dato credito unicamente alle suggestioni create dall'atto di appello incidentale, alle affermazioni ivi contenute, non provate, spesso assurde e addirittura al limite del mero pettegolezzo").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)