Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007 (Rv. 597584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione per ordine del giudice - Applicabilità al giudizio di legittimità - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
La cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ai sensi dell'art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi - che risultino, contrastanti con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito vengono formulate, oltre che offensive della persona per la controparte e del suo difensore - contenute negli scritti depositati davanti alla S.C.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)