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Sez. L - , Sentenza n. 1113 del 20/01/2020 (Rv. 656652 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Società cooperative - Imponibili contributivi - Parificazione ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 - Beneficio ex art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656652-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La parificazione degli imponibili contributivi relativi alle società cooperative con quelli in vigore per gli altri datori di lavoro privati, disposta dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001, ha comportato il venir meno, per le predette cooperative, del beneficio dell'applicazione graduale dell'incremento delle aliquote di finanziamento dovute sulle retribuzioni versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, in quanto la parificazione in questione ha annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci lavoratori, ovvero tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 27 com. 2, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)