Sez. L - , Ordinanza n. 8446 del 04/05/2020 (Rv. 657649 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Principio del minimo retributivo imponibile - Società cooperative - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 21, Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)