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Sez. 3, Sentenza n. 21908 del 29/08/2008 (Rv. 607905 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi del creditore in mora che rifiuti la consegna della cosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607905-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa quella dell'impugnabilità della sentenza col solo ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52. Tali principi trovano applicazione sia nell'ipotesi di opposizione proposta dal debitore pignoratizio, sia - in virtù del richiamo di cui all'art. 1211 cod. civ. - nell'ipotesi in cui il creditore in "mora accipiendi" intenda opporsi alla vendita delle cose delle quali ha rifiutato la consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1211, Cod. Civ. art. 2797

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)