Sez. 3, Sentenza n. 27266 del 14/11/2008 (Rv. 605387 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE | Opposizione del debitore o del terzo datore di pegno - Vizi denunciabili - Questioni attinenti il contenuto dell'obbligazione - Ammissibilità - Conseguenza - Disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'opposizione all'esecuzione - Applicabilità - Necessità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE
Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 cod. civ., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)