Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 23/01/2009 (Rv. 606594 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Declaratoria del giudice - Eccezione di parte - Necessità - Contestuale formulazione di più eccezioni - Carattere pregiudiziale dell'eccezione di estinzione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l'adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell'estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall'esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha ritenuto congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per il ritardo nell'annotazione della sentenza di condanna, che aveva impedito la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di immobile, aveva attribuito alle altre difese del debitore il valore di conferma che l'esecuzione, proprio per tale causa, non era mai sorta).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)