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Sez. 1, Sentenza n. 8566 del 28/08/1998 (Rv. 518454 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Declaratoria del giudice - Eccezione di parte - Necessità - Termine per la proposizione - Prima di ogni altra difesa - Contestuale proposizione di più eccezioni - Precisazioni del carattere pregiudiziale dell'eccezione di estinzione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518454-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'eccezione di estinzione del processo, avendo ad oggetto una fenomenologia processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, pur non richiedendo per la sua esposizione l'adozione di formule "sacramentali", esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte volta ad avvalersi dell'estinzione del processo; la assoluta "pregiudizialità" connotante la predetta eccezione impone che la stessa sia sollevata prima di ogni altra difesa e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, con espressa precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale, in caso contrario ritenendosi tacitamente rinunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)